Art. 28.
(Norme di organizzazione
e di funzionamento).

      1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatti salvi, per quanto riguarda i procedimenti relativi alle materie di cui al capo III e al presente capo e in conformità alle specifiche disposizioni di attuazione stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20 comma 1, o con apposito regolamento, i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.